Art. 54 Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all'art. 84 della legge regionale 30/2015 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilita' delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilita' delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1,la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'art. 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'art. 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.».