Art. 54 
 
                 Ulteriori misure di conservazione. 
         Modifiche all'art. 84 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Nell'alinea del comma  1  dell'art.  84  della  legge  regionale
30/2015 le parole:  «del  PAER,  adotta  specifiche  misure  volte  a
garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilita'  delle
specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e  degli
habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e  82,  e  in
particolare,  promuove:»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «degli
strumenti della programmazione regionale,  adotta  specifiche  misure
volte   a   garantire   la   conservazione   e   le   condizioni   di
riproducibilita' delle specie  di  flora  e  di  fauna  di  cui  agli
articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di  cui
agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge  regionale  30/2015  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini di  cui  al  comma  1,la  Giunta  regionale,  con
deliberazione,  nelle  more  della  definizione   delle   misure   di
conservazione di cui all'art. 74 e degli eventuali piani di  gestione
di cui all'art.  77,  individua  ed  adotta  misure  di  salvaguardia
specifiche per aree puntuali della Rete Natura  2000  interessate  da
situazioni di emergenza, tali da poter determinare la  compromissione
dello stato di conservazione dei valori tutelati.».