Art. 56 
 
           Valutazione di incidenza di piani e programmi. 
         Modifiche all'art. 87 della legge regionale 30/2015 
 
  1. La lettera b) del comma 3 dell'art.  87  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) sugli atti di pianificazione  e  programmazione,  diversi  da
quelli  di  cui  alla  lettera  a),  limitatamente  alle  parti   che
interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e  siti  della  Rete
Natura 2000 non compresi nel  territorio  di  competenza  dei  parchi
regionali e nazionali.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 87 della legge regionale  30/2015  dopo  le
parole: «medesimo comma,  lettera  b)»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«ricadenti nelle riserve statali». 
  3. Al comma 6 dell'art. 87 della legge regionale  30/2015  dopo  le
parole: «art. 69» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 4. ». 
  4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 le parole:
«In tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso  di  cui  al
comma 6».