Art. 56 Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'art. 87 della legge regionale 30/2015 1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.». 2. Al comma 4 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «medesimo comma, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «ricadenti nelle riserve statali». 3. Al comma 6 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «art. 69» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 4. ». 4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 le parole: «In tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui al comma 6».