Art. 59 
 
         Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. 
       Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 92  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 92 (Soggetti competenti alla sorveglianza e  controllo).  -
1.  Ferme  restando  le  funzioni  di  accertamento  degli   illeciti
amministrativi dei soggetti ed organi di cui  all'art.  6,  comma  1,
della legge regionale 81/2000, la Regione, l'ente parco regionale  ed
i comuni,  per  quanto  di  competenza,  esercitano  le  funzioni  di
vigilanza e controllo sul  rispetto  degli  obblighi  e  dei  divieti
previsti dalla  presente  legge,  avvalendosi  dei  soggetti  di  cui
all'art. 56. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio  delle  attivita'  di
sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono
altresi' avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di
cui al titolo V.».