Art. 59 Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 92 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 92 (Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo). - 1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 81/2000, la Regione, l'ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 56. 2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio delle attivita' di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresi' avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.».