Art. 61 
 
                      Sanzioni amministrative. 
         Modifiche all'art. 94 della legge regionale 30/2015 
 
  1. Il comma  7  dell'art.  94  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. Chiunque violi i divieti di cui  al  all'art.  80,  comma  2,
nonche' i limiti posti ai sensi dello stesso art.  80,  comma  4,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
10,00 euro a 60,00 euro  per  ogni  esemplare  raccolto  eccedente  i
limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.». 
  2. Il comma  8  dell'art.  94  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure
di conservazione di cui all'art. 74, comma 2, lettera a), ed all'art.
83, comma 2, nonche' dalle misure e prescrizioni di cui  all'art.  84
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da 250,00 euro a 1.500,00 euro.». 
  3. Il comma 11  dell'art.  94  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente  articolo
provvede la Regione o l'ente  parco  nel  cui  territorio  sia  stata
accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10
che sono applicate  dagli  enti  competenti  all'effettuazione  della
valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'art. 88.».