Art. 61 Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 94 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 7 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque violi i divieti di cui al all'art. 80, comma 2, nonche' i limiti posti ai sensi dello stesso art. 80, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.». 2. Il comma 8 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'art. 74, comma 2, lettera a), ed all'art. 83, comma 2, nonche' dalle misure e prescrizioni di cui all'art. 84 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.». 3. Il comma 11 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'art. 88.».