Art. 63 Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 101 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 101 (Servizio volontario di vigilanza ambientale). - 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale. 2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale gia' disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, e' svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata «GAV», tramite: a) cittadini singoli; b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge regionale 28/1993, nonche' alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986; c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3/1994.».