Art. 63 
 
            Servizio volontario di vigilanza ambientale. 
      Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 101 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 101 (Servizio volontario di vigilanza ambientale). - 1.  La
Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in  forma
associata,  alla  salvaguardia  e   valorizzazione   del   patrimonio
naturalistico  ambientale  toscano  favorendone  l'integrazione,  nel
quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio  volontario
di vigilanza ambientale. 
  2. Ai fini  del  comma  1,  il  servizio  volontario  di  vigilanza
ambientale gia' disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998,  n.
7 (Istituzione  del  servizio  volontario  di  vigilanza  ambientale)
abrogata dalla presente legge, e'  svolto  mediante  atto  di  nomina
della Regione e  previo  conseguimento  della  qualifica  di  guardia
ambientale volontaria, di seguito denominata «GAV», tramite: 
  a) cittadini singoli; 
  b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato  ambientale
iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge regionale 28/1993,
nonche' alle associazioni riconosciute ai sensi  dell'art.  13  della
legge n. 349/1986; 
  c) guardie venatorie volontarie, istituite ai  sensi  dell'art.  52
della legge regionale 3/1994.».