Art. 64 Funzioni della Regione. Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 102 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 102 (Funzioni della Regione). - 1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV: a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonche' corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale; b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneita' alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonche' delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b); c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneita', l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'art. 101, comma 2, lettere b) e c); d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c); e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'art. 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status. 2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare: a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonche' le linee guida per la formulazione dei programmi di attivita' delle GAV; b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b); c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b); d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione; e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV; f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneita' alla nomina di GAV; g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3. 3. Per assicurare l'uniformita' nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale e' istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 103, comma 1, e delle GAV.».