Art. 64 
 
                       Funzioni della Regione. 
      Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 102 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 102 (Funzioni della Regione). - 1. La Regione, al  fine  di
assicurare l'esercizio  omogeneo  del  servizio  di  vigilanza  e  lo
svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV: 
  a) organizza corsi per  la  qualificazione  e  la  riqualificazione
delle GAV nonche' corsi di aggiornamento, a  frequenza  obbligatoria,
qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti  in
materia ambientale; 
  b) indice e svolge  le  sessioni  di  esame  per  il  conseguimento
dell'idoneita'  alla  qualifica  di  GAV,   nominando   la   relativa
commissione d'esame, su richiesta degli  enti  organizzatori  nonche'
delle associazioni  che  abbiano  stipulato  le  convenzioni  di  cui
all'art. 103, comma 2, lettera b); 
  c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame
di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o
di area metropolitana. L'elenco  reca  l'indicazione  della  data  di
conseguimento   dell'idoneita',   l'eventuale    appartenenza    alle
associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria  di  cui
rispettivamente all'art. 101, comma 2, lettere b) e c); 
    d) istituisce e gestisce il  registro  delle  GAV,  sulla  scorta
della articolazione di cui alla lettera c); 
    e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'art. 103, comma 5, e
ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status. 
  2.  La  Giunta  regionale,  ai  fini  di  cui  al  comma   1,   con
deliberazione da emanarsi entro due anni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, definisce in particolare: 
    a) i contenuti minimi del  regolamento  di  servizio  delle  GAV,
anche mediante l'approvazione di uno schema tipo,  nonche'  le  linee
guida per la formulazione dei programmi di attivita' delle GAV; 
    b)  le  materie  oggetto  dei  corsi  di  qualificazione   e   di
riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b); 
  c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 103,  comma  2,
lettera b); 
  d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione
alla frequenza dei corsi di riqualificazione; 
  e) il modello del tesserino  di  riconoscimento  e  del  distintivo
delle GAV; 
  f) i criteri per la  composizione  della  commissione  d'esame  per
l'acquisizione dell'idoneita' alla nomina di GAV; 
    g) i criteri per la costituzione del tavolo di  coordinamento  di
cui al comma 3. 
  3. Per assicurare l'uniformita' nell'espletamento delle funzioni di
GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale e' istituito un
tavolo  di  coordinamento  tecnico  presieduto  dal  dirigente  della
struttura regionale competente, al quale  partecipano  rappresentanti
dei soggetti di cui all'art. 103, comma 1, e delle GAV.».