Art. 65 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell'art. 103 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 103 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale). - 1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la citta' metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati «soggetti organizzatori», ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attivita' di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonche' alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilita' civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attivita' di servizio delle GAV. 2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante: a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'art. 102, comma 1, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi; b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'art. 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneita' alla qualifica di GAV, dell'attivita' di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92. 3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92. 4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalita' della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV. 5. La nomina a GAV e' disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneita' di cui all'art. 104. Tale nomina: a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a); b) e' subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b); c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).».