Art. 65 
 
Organizzazione  del  servizio  volontario  di  vigilanza  ambientale.
  Sostituzione dell'art. 103 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 103 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 103 (Organizzazione del servizio  volontario  di  vigilanza
ambientale). - 1. La Regione, gli  enti  parco  regionali,  gli  enti
gestori delle aree protette nazionali, la citta' metropolitana per le
funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi  dell'art.  5,
comma 8, della legge regionale 22/2015,  i  comuni  e  le  unioni  di
comuni, di seguito denominati «soggetti organizzatori», ove intendano
avvalersi  del   servizio   volontario   di   vigilanza   ambientale,
provvedono,  a  propria  cura  e  spese,   all'organizzazione   delle
attivita' di vigilanza, alla dotazione delle necessarie  attrezzature
nonche' alla copertura assicurativa  per  infortuni,  responsabilita'
civile verso terzi e assistenza legale connessa  con  l'attivita'  di
servizio delle GAV. 
  2. I soggetti organizzatori  attivano  il  servizio  volontario  di
vigilanza ambientale mediante: 
  a) richiesta alle strutture regionali competenti di  nomina  a  GAV
dei soggetti  idonei  di  cui  all'art.  102,  comma  1,  previamente
indicati dagli enti organizzatori medesimi; 
  b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'art.  102,
comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego  di  propri
iscritti che abbiano ottenuto  l'idoneita'  alla  qualifica  di  GAV,
dell'attivita'  di  vigilanza  ambientale,  da  attuarsi   anche   in
collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che  esercitano
funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92. 
  3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in  raggruppamenti
territoriali, i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2,
assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli  altri
soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli
56 e 92. 
  4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano  forme
e modalita' della collaborazione e possono prevedere l'erogazione  di
contributi  finanziari  a  ristoro  delle   spese   sostenute   dalle
associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che
abbiano conseguito la nomina a GAV. 
  5. La nomina a GAV e' disposta dalla struttura regionale competente
su designazione  degli  enti  organizzatori,  previa  verifica  della
permanenza dei  requisiti  d'idoneita'  di  cui  all'art.  104.  Tale
nomina: 
  a)  acquista  efficacia  dall'atto   di   inquadramento   dell'ente
organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a); 
  b) e' subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di  cui
comma 2, lettera b); 
  c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli  effetti
degli atti di cui alle lettere a) e b).».