Art. 66 
 
Compiti dei soggetti  organizzatori.  Inserimento  dell'art.  103-bis
                    nella legge regionale 30/2015 
 
  1. Dopo l'art. 103 della legge regionale  30/2015  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 103-bis (Compiti  dei  soggetti  organizzatori).  -  1.  In
coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'art. 102, i  soggetti
che  accedono  al  servizio  volontario   di   vigilanza   ambientale
provvedono altresi' a: 
  a)  trasmettere  alla  struttura  regionale  competente  gli   atti
d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'art. 103, comma
2, lettera b); 
  b) formulare il programma di attivita' delle GAV e  ad  organizzare
il relativo servizio; 
  c) approvare il regolamento di servizio delle GAV; 
  d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza
da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal
regolamento di servizio; 
  e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni  anno,  dati
ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario; 
  f)  pubblicare  sul   proprio   sito   istituzionale   informazioni
sull'organizzazione  del  servizio  di  vigilanza  ambientale  e  gli
elementi conoscitivi di cui alla lettera e); 
      g) comunicare alla Regione  ogni  circostanza  di  rilievo  che
possa incidere sullo status di GAV. 
  2. I soggetti organizzatori del servizio  volontario  di  vigilanza
ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi,
lo svolgimento sinergico e coordinato delle attivita' delle GAV.».