Art. 66 Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell'art. 103-bis nella legge regionale 30/2015 1. Dopo l'art. 103 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente: «Art. 103-bis (Compiti dei soggetti organizzatori). - 1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'art. 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresi' a: a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'art. 103, comma 2, lettera b); b) formulare il programma di attivita' delle GAV e ad organizzare il relativo servizio; c) approvare il regolamento di servizio delle GAV; d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio; e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario; f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e); g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV. 2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attivita' delle GAV.».