Art. 67 Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 104 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 104 (Requisiti per la nomina a GAV). - 1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneita' alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilita': a) di godere dei diritti civili e politici; b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalita' di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivita' faunistico-venatoria e ittica. 2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 e' immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei. 3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'art. 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.».