Art. 67 
 
                   Requisiti per la nomina a GAV. 
      Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 104 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 104  (Requisiti  per  la  nomina  a  GAV).  -  1.  Ai  fini
dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneita'  alla
nomina  a  GAV  gli  aspiranti  presentano  domanda  alla   struttura
regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilita': 
      a) di godere dei diritti civili e politici; 
      b) di non aver subito condanna, anche non  definitiva,  a  pena
detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto  a
misura di prevenzione; 
      c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva,  o
sanzione amministrativa per violazioni della normativa con  finalita'
di salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale,  ambientale  e
naturalistico e relative all'attivita' faunistico-venatoria e ittica. 
  2.  La  perdita  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  e'
immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori  alla  struttura
regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la
decadenza dalla nomina a GAV e  la  cancellazione  dall'elenco  degli
idonei. 
  3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco  degli  idonei  e  del
registro delle GAV, le associazioni di cui  all'art.  101,  comma  2,
lettera b), comunicano alla Regione la  perdita  della  qualifica  di
associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.».