Art. 68 
 
                     Compiti e doveri delle GAV. 
      Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 105 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 105 (Compiti e doveri delle GAV). - 1. Le GAV  operano  per
favorire e garantire la corretta applicazione delle  disposizioni  in
materia di protezione dell'ambiente  terrestre,  marino  e  lacustre,
della flora e della fauna, contenute nella  presente  legge  e  nelle
altre leggi dell'ordinamento regionale che  attengono  alle  predette
materie. In particolare le GAV svolgono compiti di: 
  a) prevenzione delle violazioni di  cui  alla  presente  legge  con
particolare  riferimento  ai  parchi,  alle  riserve   naturali,   ai
territori sottoposti  a  vincolo  paesaggistico,  alle  aree  e  siti
appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui
all'art. 2 e al sistema regionale della biodiversita' di cui all'art.
5; 
  b)  vigilanza,  mediante  l'accertamento  delle  violazioni   degli
illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e
dei piani unici  integrati  delle  aree  naturali  protette,  nonche'
mediante la segnalazione dei  casi  di  degrado  ambientale  e  delle
relative cause alle autorita' competenti; 
  c) educazione, partecipando  a  programmi  di  sensibilizzazione  e
informazione ambientale nelle  scuole  e  promuovendo  l'informazione
sulle normative in materia ambientale; 
  d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni  competenti  alle
attivita' di recupero e promozione del  patrimonio  e  della  cultura
ambientale; 
  e)  salvaguardia,  concorrendo  con  le  autorita'   competenti   a
fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle
cavita' ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di  specifica
esperienza  speleologica,  o  subacquea  attestata   da   qualificati
organismi del settore. 
  3. Le GAV: 
  a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto  di  nomina,
in conformita' a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e  nelle
convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b); 
  b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di  cui
al comma 1; 
  c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge  regionale
81/2000; 
  d) sono dotate di  tesserino  di  riconoscimento  e  di  distintivo
conformi  al  modello  approvato  con  deliberazione   della   Giunta
regionale. 
  4. L'espletamento del servizio di vigilanza  ambientale  delle  GAV
non da' luogo a  costituzione  di  rapporto  di  pubblico  impiego  o
comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a  titolo
gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991,  n.  266  (Legge-quadro
sul volontariato). 
  5. Nello svolgimento della propria attivita' le GAV sono tenute a: 
  a) rispettare il regolamento di servizio di cui  all'art.  103-bis,
comma 1, lettera c); 
  b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore  di  servizio
stabilito dal regolamento di cui all'art. 103-bis, comma  1,  lettera
c); 
  c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,  alle
indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio; 
  d) cooperare con i soggetti preposti  alla  sorveglianza  ai  sensi
degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato; 
  e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia; 
  f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento; 
  g) compilare in modo chiaro  e  completo  i  rapporti  di  servizio
secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli  pervenire
con la massima tempestivita' ai soggetti competenti alla sorveglianza
di cui agli articoli 56 e 92; 
  h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione; 
    i) partecipare ai  corsi  di  aggiornamento  obbligatori  di  cui
all'art. 102, comma 1, lettera a). 
  6.  Nell'arco  della  stessa  giornata,  l'attivita'  di   GAV   e'
incompatibile con lo svolgimento  di  altre  attivita'  di  vigilanza
volontaria, fatto salvo quanto previsto  al  comma  7.  Alle  GAV  e'
vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti  del
sottobosco   nel   proprio   ambito   di   competenza   territoriale,
limitatamente alle giornate in cui espletano il loro  servizio.  Sono
fatte salve le ipotesi di  cui  all'art.  37  della  legge  regionale
3/1994. 
  7. In relazione a particolari esigenze di presidio del  territorio,
l'atto di nomina di cui all'art.  104,  comma  1,  puo'  autorizzare,
durante il servizio giornaliero di  GAV  e  limitatamente  all'ambito
territoriale  assegnato,  lo  svolgimento  di  altre   attivita'   di
vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri  a  condizione
che: 
  a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle
normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attivita'
di vigilanza; 
  b) le attivita' di cui alla lettera a) e le relative  modalita'  di
esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non  ne  precludano
il  regolare  espletamento  in  conformita'  al  regolamento  di  cui
all'art. 103-bis, comma 1, lettera c).».