Art. 68 Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 105 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 105 (Compiti e doveri delle GAV). - 1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di: a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'art. 2 e al sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5; b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonche' mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorita' competenti; c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale; d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attivita' di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale; e) salvaguardia, concorrendo con le autorita' competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale. 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavita' ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore. 3. Le GAV: a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformita' a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b); b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1; c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge regionale 81/2000; d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale. 4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non da' luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). 5. Nello svolgimento della propria attivita' le GAV sono tenute a: a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c); b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c); c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio; d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato; e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia; f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento; g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestivita' ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92; h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione; i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 102, comma 1, lettera a). 6. Nell'arco della stessa giornata, l'attivita' di GAV e' incompatibile con lo svolgimento di altre attivita' di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV e' vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994. 7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'art. 104, comma 1, puo' autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attivita' di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che: a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attivita' di vigilanza; b) le attivita' di cui alla lettera a) e le relative modalita' di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformita' al regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c).».