Art. 69 
 
              Sospensione e revoca della nomina a GAV. 
      Sostituzione dell'art. 106 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 106 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 106 (Sospensione e revoca della  nomina  a  GAV).  -  1.  I
soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle  GAV
di cui all'art. 105, direttamente o tramite  gli  organi  di  polizia
locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza  di  cui  agli
articoli 56 e 92. 
  2. Qualora i soggetti  organizzatori  riscontrino  irregolarita'  o
violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle  GAV,  previa
instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV,  propongono  alla
struttura regionale competente la sospensione dall'attivita'  per  un
periodo non superiore a sei mesi. 
  3. La struttura regionale competente, accertata la regolarita'  del
procedimento di cui al comma 2,  dispone  la  sospensione  della  GAV
dall'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi. 
  4. In caso di persistente ed accertata  inattivita'  non  dovuta  a
giustificati motivi o di reiterate violazioni dei  doveri  delle  GAV
che abbiano comportato la sospensione dell'attivita' per  almeno  due
volte e per un periodo complessivo pari ad  almeno  dodici  mesi,  la
struttura   regionale   competente,   su   proposta   del    soggetto
organizzatore  che,  nel  contraddittorio  con  l'interessato,  abbia
verificato una nuova violazione, dispone la  revoca  della  nomina  e
provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.».