Art. 69 Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell'art. 106 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 106 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 106 (Sospensione e revoca della nomina a GAV). - 1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'art. 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92. 2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarita' o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi. 3. La struttura regionale competente, accertata la regolarita' del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi. 4. In caso di persistente ed accertata inattivita' non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attivita' per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.».