Art. 7 
 
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione  e
  valorizzazione del patrimonio naturalistico  toscano.  Sostituzione
  dell'art. 12 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 12  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 12 (Programmazione regionale. Documento  operativo  per  la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano).
- 1. Gli strumenti  della  programmazione  regionale  determinano  le
finalita' e gli obiettivi per la conservazione  e  la  valorizzazione
del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con  le
strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo
ed, in particolare, definiscono: 
      a) le  strategie  e  finalita'  per  la  gestione  del  sistema
integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale  della
biodiversita', nonche' per  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione
della geodiversita', garantendone il coordinamento e l'integrazione; 
      b) la strategia regionale per la biodiversita', individuando le
finalita', gli obiettivi generali  e  le  priorita'  delle  politiche
regionali in  materia  di  tutela  della  biodiversita',  nonche'  le
tipologie di azioni e  di  intervento,  necessarie  per  l'attuazione
degli stessi; 
      c) il quadro dei fabbisogni e  delle  risorse  attivabili,  con
riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere  a)  e
b). 
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  gli  strumenti  della  programmazione
regionale individuano in particolare: 
    a) i criteri per la  verifica  della  coerenza  ambientale  delle
proposte per l'istituzione di nuove aree protette o di  modifica  dei
perimetri di  quelle  gia'  istituite,  anche  con  riferimento  alle
previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro
i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte; 
    b) le finalita', gli obiettivi, e gli indirizzi generali  per  la
gestione delle aree protette regionali e dei siti  che  costituiscono
la Rete Natura 2000; 
    c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed
attivita',  compatibili  con  le  finalita'  istitutive  delle   aree
protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e  culturale
della  collettivita'  residente  nel  rispetto  delle   esigenze   di
conservazione del territorio tutelato; 
    d) i criteri per l'attribuzione dei contributi  ordinari  di  cui
all'art. 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali
annualmente nell'ambito della legge di bilancio regionale; 
    e) i criteri e le priorita' generali  per  la  spesa  finalizzata
alle attivita' di investimento e di manutenzione, e alla  prestazione
dei servizi offerti nonche', nei limiti degli  stanziamenti  previsti
dalla  legge   di   bilancio   regionale,   per   l'attribuzione   di
finanziamenti da destinare, per  le  medesime  finalita',  agli  enti
parco  regionali,  agli  enti  gestori  di  aree  naturali   protette
nazionali ricadenti sul  territorio  nonche'  agli  enti  locali  che
svolgono attivita' di gestione nelle aree protette regionali; 
    f) i criteri e le  priorita'  generali  per  l'individuazione  di
eventuali  forme  di  agevolazione  e  di  sostegno  alle  iniziative
finalizzate  alla  gestione  ed   allo   sviluppo   socio   economico
ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da
erogare a soggetti pubblici e privati nel  rispetto  della  normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato; 
    g) il quadro delle  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle
risorse   comunitarie,   statali    e    regionali    da    destinare
prioritariamente  alla  conservazione,  gestione,  valorizzazione   e
implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse. 
  3. La programmazione regionale  di  cui  al  comma  1  definisce  e
aggiorna lo stato  e  la  consistenza  del  patrimonio  naturalistico
ambientale regionale, con  particolare  riferimento  alle  componenti
essenziali dei valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 
  4. La Giunta  regionale  approva  con  deliberazione  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il  documento
operativo  annuale  per  la  conservazione   e   valorizzazione   del
patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare: 
    a)  il  quadro  conoscitivo  dello  stato  di  attuazione   degli
obiettivi programmati; 
    b) eventuali direttive per la gestione  del  sistema  delle  aree
naturali protette regionali e della biodiversita', anche in relazione
agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5; 
    c) le priorita' e gli eventuali indirizzi per  la  programmazione
annuale e  la  realizzazione  di  interventi,  misure  ed  azioni  in
conformita' alle previsioni degli atti della pianificazione  e  della
programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in
particolare: 
      1) gli interventi  di  competenza  regionale,  ed  il  relativo
cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del
programma triennale regionale delle opere pubbliche di  cui  all'art.
21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul  le  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture); 
      2)  gli  interventi  di  competenza  degli  enti  parco  o   da
realizzarsi a cura degli enti che svolgono attivita' gestionali nelle
aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000; 
      3) le  iniziative,  anche  coordinate  con  quelle  dei  parchi
regionali e degli enti locali  interessati,  di  salvaguardia,  e  di
promozione  e  di  valorizzazione  dei   territori   del   patrimonio
naturalistico di cui agli articoli 57 e 58; 
      4) le iniziative e attivita' idonee a  prevenire,  contenere  e
mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica; 
      d) le modalita' di assegnazione, nell'ambito  delle  iniziative
di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o
finanziamenti  comunitari,  statali  o  regionali  tra  i   possibili
beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle  priorita'  di  cui  al
comma 2, lettere e) ed f), ed all'art. 60, comma 2; 
      e) lo stato delle erogazioni dei  finanziamenti  attribuiti  ai
soggetti beneficiari; 
      f) la  verifica  di  coerenza  ambientale  delle  proposte  per
l'individuazione dei territori ai fini dell'istituzione di nuove aree
protette o di modifica dei perimetri di quelle  gia'  istituite,  nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a),  nonche'  per  la
designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di  modifica  dei
perimetri dei siti gia' istituiti. 
  5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua  altresi'  le
riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni  al  territorio  di
competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione
puo': 
  a) previa  stipula  di  convenzione,  avvalersi  degli  enti  parco
regionali, in ragione della  peculiarita'  dei  valori  naturalistici
presenti in tali aree e siti o della loro connessione  ecologica  con
le  aree  dei   parchi   nonche'   dell'opportunita'   di   garantire
l'unitarieta' di gestione dei territori interessati; 
  b) previa stipula  di  convenzione,  avvalersi  dei  comuni,  anche
associati nelle forme previste dal titolo III della  legge  regionale
27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle  autonomie  locali),
nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura  2000  ricadano
interamente nel territorio di competenza; 
  c)  attivare  forme  di  collaborazione  con  le  associazioni   di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della  legge
349/1986: 
  1) nei casi e con le modalita' previste dagli articoli 12, comma 4,
e 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42  (Disciplina  delle
Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9  della  legge
regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e  promozione  di  un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari  opportunita':  riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); 
  2) nei casi e con le modalita' previste dell'art.  10  della  legge
regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme  relative  ai  rapporti  delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e  gli
altri Enti  pubblici  -  Istituzione  del  registro  regionale  delle
organizzazioni del volontariato). 
  6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i  vincoli
derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, le risorse del bilancio regionale per  la  realizzazione
di interventi, misure, azioni ed iniziative  e  per  l'erogazione  di
contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere
d) ed e). 
  7.  Il  documento  operativo  annuale  per   la   conservazione   e
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico  toscano  puo'  essere
approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato  nel  corso
dell'anno di riferimento. 
  8. Il monitoraggio delle politiche regionali  in  materia  di  aree
naturali  protette  e  di  biodiversita'  e'  inserito  nell'apposita
sezione  del  documento  annuale  di  monitoraggio  degli   atti   di
programmazione di riferimento.».