Art. 70 
 
Disposizioni di prima applicazione e  transitorie  per  l'adeguamento
  degli atti dei parchi regionali. Modifiche all'art. 108 della legge
  regionale 30/2015. 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 108  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) alla predisposizione e  trasmissione  alla  Giunta  regionale
della proposta di piano integrato per il parco di  cui  all'art.  27,
entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge;».