Art. 70 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all'art. 108 della legge regionale 30/2015. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 108 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'art. 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».