Art. 71 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 109 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2016, n. 48, all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50. 2. Al comma 2 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 le parole: «all'adeguamento di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,».