Art. 71 
 
Disposizioni di prima applicazione e  transitorie  per  l'adeguamento
  degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 109
  della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  109  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione provvede  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  legge  regionale  1°  agosto  2016,  n.  48,
all'adozione dei regolamenti  delle  riserve  naturali  regionali  ai
sensi degli articoli 49 e 50. 
  2. Al comma 2  dell'art.  109  della  legge  regionale  30/2015  le
parole: «all'adeguamento di cui al comma 1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,».