Art. 72 Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 110 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 110 (Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione). - 1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016, proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge. 2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall'art. 77. 3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti. 4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 50. 5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'art. 108, comma 1, lettere b) e c).».