Art. 72 
 
Disposizioni transitorie per i  procedimenti  di  approvazione  degli
  atti  di  pianificazione,   programmazione   e   dei   regolamenti.
  Disposizioni transitorie per  i  piani  di  gestione.  Sostituzione
  dell'art. 110 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 110 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  110  (Disposizioni  transitorie  per  i  procedimenti   di
approvazione degli  atti  di  pianificazione,  programmazione  e  dei
regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione). -  1.
I procedimenti di approvazione degli atti di  pianificazione  e  loro
varianti, di programmazione e dei  regolamenti  delle  aree  protette
avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in  vigore  della
legge regionale 48/2016,  proseguono,  ove  compatibili,  secondo  le
disposizioni della presente legge. 
  2. I procedimenti di approvazione dei piani di  gestione  dei  siti
della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore  della
legge  regionale  48/2016  si   concludono   secondo   le   procedure
disciplinate dall'art. 77. 
  3. I procedimenti di approvazione degli atti  di  pianificazione  e
loro  varianti,  di  programmazione  e  dei  regolamenti  dei  parchi
regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata  in
vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti
da tale data, secondo le procedure  disciplinate  dalle  disposizioni
vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti. 
  4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata
in vigore della legge regionale 48/2016, sono conclusi dal  Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 50. 
  5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di  cui  al
comma 3, gli enti  parco  provvedono  all'invio  degli  atti  di  cui
all'art. 108, comma 1, lettere b) e c).».