Art. 74 Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualita' della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'art. 112 della legge regionale 30/2015. 1. La rubrica dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualita' della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco». 2. Al comma 1 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 le parole: «secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 49/1995, legge regionale 24/1994 e legge regionale 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.». 3. Il comma 2 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.».