Art. 74 
 
Disposizioni  transitorie  per  i  procedimenti   amministrativi   di
  competenza  degli  enti   parco   regionali   e   delle   province.
  Disposizioni transitorie in materia di piano della  qualita'  della
  prestazione organizzativa del personale dell'ente parco.  Modifiche
  all'art. 112 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. La rubrica  dell'art.  112  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituita  dalla   seguente:   «Disposizioni   transitorie   per   i
procedimenti   amministrativi   concernenti   le    aree    protette.
Disposizioni transitorie in materia di  piano  della  qualita'  della
prestazione organizzativa del personale dell'ente parco». 
  2. Al comma 1  dell'art.  112  della  legge  regionale  30/2015  le
parole: «secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 49/1995,
legge regionale 24/1994 e legge regionale 65/1997 vigenti  alla  data
di entrata in vigore della presente  legge.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con le procedure disciplinate dalle  disposizioni  vigenti
alla data di avvio dei medesimi procedimenti.». 
  3. Il comma 2  dell'art.  112  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve  naturali
regionali in corso all'entrata in  vigore  della  presente  legge  si
concludono con le procedure disciplinate dalle  disposizioni  vigenti
al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.».