Art. 75 Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995. Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 113 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 113 (Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995). - 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della legge regionale 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilita' ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6. 2. In esito alla verifica di cui al comma 1: a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'art. 73; b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni; c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza. 3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversita' sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti. 4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa legge regionale 49/1995. 5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti. 6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'art. 12.».