Art. 75 
 
Disposizioni transitorie per la verifica  dei  parchi  provinciali  e
  delle ANPIL istituiti  ai  sensi  della  legge  regionale  49/1995.
  Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 113 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 113 (Disposizioni transitorie per la  verifica  dei  parchi
provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi  della  legge  regionale
49/1995). - 1. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti  anche  gli
enti locali e gli  enti  parco  regionali  interessati,  sottopone  a
verifica  i  parchi  provinciali  e  le  aree  naturali  protette  di
interesse locale (ANPIL) istituite ai  sensi  della  legge  regionale
49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilita' ad una delle
tipologie previste dagli articoli 2 e 6. 
  2. In esito alla verifica di cui al comma 1: 
  a) il Consiglio regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale,
individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL,  o  porzioni
di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'art. 73; 
  b) la Giunta regionale individua e propone al  Consiglio  regionale
l'istituzione di nuove riserve  regionali,  anche  sulla  base  delle
proposte  delle  province  e  della  citta'  metropolitana  formulate
d'intesa con i comuni; 
    c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed  i
comuni interessati, propongono al  Consiglio  regionale  l'inclusione
dei parchi provinciali e  delle  ANPIL  ecologicamente  connesse  nel
territorio tutelato di competenza. 
  3. I territori dei parchi provinciali  e  le  ANPIL  che  all'esito
della valutazione di cui al comma 1, non presentino i  requisiti  per
essere inseriti nel sistema  regionale  delle  aree  protette  o  nel
sistema  regionale   della   biodiversita'   sono   individuati   con
deliberazione della Giunta regionale  e  possono  ricevere  specifica
tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione  territoriale
degli enti competenti. 
  4. Fino all'approvazione degli atti che concludono  i  procedimenti
avviati ai sensi del comma 2, restano fermi  le  ANPIL  ed  i  parchi
provinciali istituiti ai sensi  della  legge  regionale  49/1995,  ai
quali continua ad applicarsi  la  disciplina  prevista  dalla  stessa
legge regionale 49/1995. 
  5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma  1,  ai  parchi
provinciali  e  alle  ANPIL  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista dalla legge regionale 49/1995. Decorso  tale  termine  senza
che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree  interessate
possono   ricevere   tutela   nell'ambito   degli   strumenti   della
pianificazione territoriale degli enti competenti. 
  6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte  dallo
stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito  ai  sensi
dell'art. 12.».