Art. 77 Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all'art. 116 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 116 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della legge regionale 56/2000, valutando la loro ascrivibilita' ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione.». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 116 e' sostituita dalla seguente: «b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;».