Art. 77 
 
Disposizioni transitorie  per  la  verifica  dei  siti  di  interesse
  regionale. Modifiche all'art. 116 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  116  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con  gli  enti
locali  interessati,  sottopone  a  verifica  i  siti  di   interesse
regionale individuati dall'allegato D della legge regionale  56/2000,
valutando la loro ascrivibilita'  ad  una  delle  tipologie  previste
dagli articoli 2 e 6 della presente legge e  predispone  la  relativa
proposta di deliberazione  da  inviare  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione.». 
  2. La lettera b) del comma 2  dell'art.  116  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) la Giunta regionale,  anche  sulla  base  di  proposte  delle
province e  della  citta'  metropolitana  formulate  d'intesa  con  i
comuni, individua e propone al Consiglio regionale  l'istituzione  di
nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;».