Art. 78 
 
Disposizioni  transitorie  sui   procedimenti   di   valutazione   di
  incidenza. Modifiche all'art. 118 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  118  della  legge  regionale  30/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Ferme restando  le  disposizioni  relative  al  trasferimento
della titolarita' delle  funzioni  contenute  nella  legge  regionale
22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza,  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e sino  alla  data  di
entrata  in  vigore  dell'art.  57  della  legge  n.  221/2015,  sono
completati  dagli  enti  competenti   al   momento   dell'avvio   del
procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.».