Art. 78 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all'art. 118 della legge regionale 30/2015. 1. Il comma 1 dell'art. 118 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarita' delle funzioni contenute nella legge regionale 22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'art. 57 della legge n. 221/2015, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.».