Art. 79 Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all'art. 119 della legge regionale 30/2015 1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 30/2015 sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l'inserimento nell'elenco dei geositi.».