Art. 79 
 
        Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. 
        Modifiche all'art. 119 della legge regionale 30/2015 
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  119  della  legge  regionale   30/2015
sostituito dal seguente: 
    «2. La Giunta regionale,  anche  sulla  base  di  proposte  delle
province e  della  citta'  metropolitana  formulate  d'intesa  con  i
comuni, individua e propone al Consiglio regionale  l'istituzione  di
nuove riserve naturali  regionali  o  l'inserimento  nell'elenco  dei
geositi.».