Art. 8 Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all'art. 13 della legge regionale 30/2015. 1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversita' terrestre e marina;». 2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attivita' di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000,».