Art. 8 
 
Sistema informativo regionale del patrimonio  naturalistico  toscano.
  Modifiche all'art. 13 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. La lettera f) del comma 1 dell'art.  13  della  legge  regionale
30/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali  e  dai
soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti
della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversita'
terrestre e marina;». 
  2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 le parole:
«gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della  Rete
natura 2000,» sono sostituite dalle seguenti: «gli  enti  parco,  gli
enti gestori di  aree  protette  nazionali  e  gli  enti  locali  che
svolgono attivita' di gestione nelle aree  naturali  protette  e  nei
siti della Rete Natura 2000,».