Art. 80 
 
                      Disposizioni transitorie. 
      Sostituzione dell'art. 121 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 121 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  121  (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Nelle   more
dell'adozione della deliberazione  di  cui  all'art.  102,  comma  2,
restano in vigore la deliberazione della Giunta  regionale  6  aprile
1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della legge regionale 7/98
«Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale»)  e  la
deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998,  n.  613  (legge
regionale   n.   7/1998   -   Approvazione   modelli   tesserino   di
riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie). 
  2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31
dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'art. 10,  comma
3 della legge  regionale  22/2015.  Sono  fatte  salve  le  idoneita'
acquisite e gli elenchi provinciali delle  GAV  approvati  fino  alla
data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016. Gli  elenchi
sono  resi  disponibili  dalle  province  alla  struttura   regionale
competente ai fini  della  tenuta  dell'elenco  degli  idonei  e  del
registro delle GAV di cui all'art. 102, comma 1, lettere c) ed e). 
  3. Le GAV che abbiano  conseguito  la  nomina  sino  alla  data  di
entrata in vigore della legge regionale 48/2016 esercitano le proprie
funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al  titolo
V.».