Art. 80 Disposizioni transitorie. Sostituzione dell'art. 121 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 121 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 121 (Disposizioni transitorie). - 1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della legge regionale 7/98 «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale») e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (legge regionale n. 7/1998 - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie). 2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 22/2015. Sono fatte salve le idoneita' acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'art. 102, comma 1, lettere c) ed e). 3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.».