Art. 81 Oneri istruttori. Sostituzione dell'art. 123 della legge regionale 30/2015 1. L'art. 123 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 123 (Oneri istruttori). - 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalita' di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi: a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi; b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonche' alla tutela della biodiversita' della fauna e della flora. 2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), e' determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma e' computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese. 3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), e' determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessita' istruttoria valutata anche in relazione: a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza; b) alla complessita' del progetto, intervento o attivita' da autorizzare; c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attivita' di cui alla lettera b). 4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresi' le modalita' di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo. 5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attivita' istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».