Art. 81 
 
                          Oneri istruttori. 
      Sostituzione dell'art. 123 della legge regionale 30/2015 
 
  1. L'art. 123 della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 123 (Oneri istruttori). - 1. Con deliberazione della Giunta
regionale, sono definiti gli importi e le modalita' di applicazione e
corresponsione degli oneri istruttori relativi: 
      a)  ai  procedimenti  di  valutazioni  d'incidenza   di   piani
programmi o di singoli progetti ed interventi; 
      b)  ai  procedimenti   per   il   rilascio   di   nulla   osta,
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque  denominati  connessi
alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete  Natura  2000
nonche' alla tutela della biodiversita' della fauna e della flora. 
  2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), e'
determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del  valore
complessivo delle opere da realizzare o del valore  della  produzione
relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli  elaborati
tecnici economici facenti  parte  della  documentazione  allegata  al
piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i  progetti
ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli
oneri  di  cui  al  presente  comma   e'   computato   nell'ammontare
complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime  procedure
e comunque non oltre la  misura  massima  stabilita  dalla  normativa
vigente per tali spese. 
  3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a
800,00 euro, tenuto conto  della  complessita'  istruttoria  valutata
anche in relazione: 
    a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza; 
    b) alla complessita' del  progetto,  intervento  o  attivita'  da
autorizzare; 
    c)   alle   caratteristiche   naturalistiche   della   zona    di
localizzazione del progetto,  intervento  o  attivita'  di  cui  alla
lettera b). 
  4. La deliberazione  di  cui  al  comma  1  definisce  altresi'  le
modalita' di aggiornamento degli  oneri  quantificati  ai  sensi  del
presente articolo. 
  5. Le entrate derivanti dagli oneri  a  copertura  delle  attivita'
istruttorie di competenza regionale sono imputate  agli  stanziamenti
della tipologia di entrate n.  100  «Vendita  di  beni  e  servizi  e
proventi  derivanti  dalla  gestione  dei  beni»  titolo  3  «entrate
extratributarie» del bilancio regionale.».