Art. 82 Modalita' di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attivita' produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Inserimento dell'art. 123-bis nella legge regionale 30/2015. 1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente: «Art. 123-bis (Modalita' di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attivita' produttive, edilizie ed agricolo-forestali). - 1. L'istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorita' competente per il tramite: a) dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 40/2009, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell'art. 132, comma 2 della legge regionale 65/2014; b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'art. 132, comma 1, della legge regionale 65/2014; c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalita' telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorita' competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati. 3. Qualora l'autorita' competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne da' tempestiva comunicazione in modalita' telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.».