Art. 82 
 
Modalita' di inoltro dell'istanza di nulla osta  e  dello  studio  di
  incidenza relativi a progetti ed interventi connessi  ad  attivita'
  produttive, edilizie ed agricolo-forestali.  Inserimento  dell'art.
  123-bis nella legge regionale 30/2015. 
 
  1. Dopo l'art. 123 della legge regionale  30/2015  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 123-bis (Modalita' di inoltro dell' istanza di nulla osta e
dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi  connessi
ad  attivita'  produttive,  edilizie  ed  agricolo-forestali).  -  1.
L'istanza di  nulla  osta  e  lo  studio  di  incidenza  relativo  ad
interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilita' o
a  valutazione  di   impatto   ambientale   (VIA),   sono   inoltrati
all'autorita' competente per il tramite: 
      a) dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)  ai
sensi dell'art. 36 della legge regionale  40/2009,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della  disciplina  sullo  sportello
unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
del  decreto  legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133)  e  dell'art.  132,
comma 2 della legge regionale 65/2014; 
      b)  dello  sportello  unico  per  l'edilizia  (SUE)  ai   sensi
dell'art. 132, comma 1, della legge regionale 65/2014; 
      c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla
legge regionale 39/2000 e dal decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  8  agosto  2003,  n.  48/R  (Regolamento  forestale  della
Toscana). 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno  per
la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e  in  modalita'
telematica, l'istanza di nulla osta  e  lo  studio  d'incidenza  alla
autorita' competente verificandone, in accordo con  quest'ultima,  la
correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso
inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla  osta  e
lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati. 
  3. Qualora  l'autorita'  competente  rilevi  l'incompletezza  della
documentazione  presentata,  ne  da'  tempestiva   comunicazione   in
modalita' telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b)  e
c), precisando gli elementi mancanti ed il termine  per  il  deposito
delle integrazioni.».