Art. 9 Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 30/2015. 1. L'art. 14 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette). - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'art. 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversita'; esercita, altresi', le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare: a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della citta' metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f); b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali; c) approva lo statuto dei parchi regionali; d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali; e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali; f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'art. 12; g) esercita attivita' di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali; h) puo' procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 44; i) formula gli indirizzi e le priorita' per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5; l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla citta' metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f), in conformita' con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014; m) indica le finalita' specifiche, le forme e le modalita' di gestione nonche' le modalita' di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; n) approva il regolamento della riserva; o) puo' mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalita' istitutive; p) puo' partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle attivita' istituzionali in materia di aree protette e di biodiversita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio; q) effettua ogni altra funzione o attivita' ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento. 3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 52, e realizza gli interventi in conformita' agli atti di programmazione re gionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 5. 4. La Regione esercita altresi' le funzioni ad essa attribuite dall'art. 9, comma 4, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall'art. 14, commi 2 e 5, della legge n. 394/1991, in materia di parchi nazionali.».