Art. 9 
 
Funzioni  della  Regione  in  materia  di  aree  naturali   protette.
  Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 30/2015. 
 
  1. L'art. 14  della  legge  regionale  30/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 14 (Funzioni della Regione  in  materia  di  aree  naturali
protette). - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione  di
cui all'art. 12 e individua,  nell'ambito  degli  indirizzi  e  degli
obiettivi  degli  strumenti  della   programmazione   regionale,   il
complesso delle aree naturali  protette  regionali  assicurandone  la
conservazione e la valorizzazione in forma  coordinata  con  le  aree
protette nazionali e con il sistema  della  biodiversita';  esercita,
altresi', le funzioni  per  l'attuazione  coordinata  della  presente
legge. 
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare: 
    a) istituisce, con  legge  regionale,  anche  su  proposta  delle
province  o  della  citta'  metropolitana  e  dei  comuni,  i  parchi
regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione,
previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'art.  12,  comma
4, lettera f); 
    b) nomina il presidente, il consiglio direttivo  ed  il  collegio
regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali; 
    c) approva lo statuto dei parchi regionali; 
    d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il
regolamento dei parchi regionali; 
    e) approva il bilancio preventivo economico  ed  il  bilancio  di
esercizio dei parchi regionali; 
  f) sovrintende e vigila  sull'attuazione  della  presente  legge  e
degli  obiettivi  della  programmazione  regionale,  con  particolare
riferimento  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti   negli
strumenti di programmazione di cui all'art. 12; 
  g) esercita  attivita'  di  indirizzo,  coordinamento,  verifica  e
controllo sull'amministrazione dei parchi regionali; 
  h) puo' procedere alla nomina di un  commissario  straordinario  ed
all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 44; 
  i) formula gli indirizzi e le priorita' per la gestione  coordinata
delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale  della
biodiversita' di cui all'art. 5; 
  l) istituisce le  riserve  naturali  regionali,  anche  sulla  base
dell'individuazione dei territori proposta  dalle  province  o  dalla
citta' metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui
all'art. 12, comma 4, lettera f), in conformita'  con  gli  indirizzi
dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni
del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'art.  88  della
legge regionale 65/2014; 
  m) indica le finalita' specifiche,  le  forme  e  le  modalita'  di
gestione nonche' le modalita'  di  finanziamento  del  sistema  delle
riserve naturali regionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  della
programmazione regionale; 
  n) approva il regolamento della riserva; 
  o) puo' mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve
naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle  loro
finalita' istitutive; 
  p) puo' partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento  di
attivita' funzionali alle attivita' istituzionali in materia di  aree
protette e di  biodiversita',  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio; 
  q) effettua ogni altra funzione o attivita' ad  essa  riservata  ai
sensi  della  presente  legge  e   della   normativa   nazionale   di
riferimento. 
  3. La Regione esercita,  attraverso  le  strutture  regionali  allo
scopo preposte, le funzioni  amministrative  relative  alla  gestione
delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del  nulla
osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui
all'art. 52, e realizza gli interventi in conformita'  agli  atti  di
programmazione re gionale, fatto salvo quanto previsto  all'art.  12,
comma 5. 
  4. La Regione esercita altresi'  le  funzioni  ad  essa  attribuite
dall'art. 9, comma 4, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 12, commi 3  e
4 della presente legge e dall'art. 14, commi 2 e 5,  della  legge  n.
394/1991, in materia di parchi nazionali.».