Art. 17 
 
Requisiti per l'accreditamento di eccellenza. Modifiche  all'art.  35
                  della legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 35 della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «dal regolamento di cui all'art. 48»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da specifico atto della giunta regionale  adottato  previo
parere della commissione consiliare competente che si  esprime  entro
trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale
puo' provvedere.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 35 della  legge  regionale  n.  51/2009  le
parole: «con propria deliberazione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«con lo stesso  atto  di  cui  al  comma  1,»  e  le  parole:  «negli
aggiornamenti del regolamento di cui  all'art.  48»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con successivo atto della giunta regionale  adottato
previo parere della commissione consiliare competente che si  esprime
entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto  il  termine  la  giunta
regionale puo' provvedere.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Tra i requisiti di eccellenza di cui al comma 1 e' compresa
la capacita' del  soggetto  di  soddisfare,  nell'ambito  dei  propri
processi  assistenziali,  condizioni  appropriate   di   valutazione,
diagnosi, prognosi, progetto personalizzato, trattamento e  presa  in
carico, valutazione di  esito  e  di  costo  efficacia,  che  insieme
compongono l'arco terapeutico. A tal fine sono considerati: 
  a) l'utilizzo di strumenti appropriati di valutazione; 
  b) il  coinvolgimento  e  la  valorizzazione  delle  capacita'  del
paziente, dei familiari e di eventuali altri interessati al  processo
di cura in un'ottica generativa; 
  c) la documentazione  degli  indici  di  esito  clinico  conseguiti
grazie all'apporto professionale e non professionale; 
  d) gli indici di costo efficacia.». 
  4. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  35  della  legge  regionale  n.
51/2009 e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. I risultati di eccellenza conseguiti di cui al comma  3-bis
sono valorizzati dal soggetto accreditato nell'ambito  delle  proprie
attivita'  e  dalla  giunta  regionale  attraverso   le   azioni   di
comunicazione pubblica previste all'art. 46.».