Art. 6 Modalita' di rinegoziazione della durata 1. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, puo' essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di cinque anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo e' dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data. 2. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti. 3. La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento rinegoziato e' computata al netto di eventuali periodi di sospensione delle rate, autorizzati ai sensi: a) degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese); b) dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi); c) dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013); d) dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014); e) dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015); f) dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016); g) dell'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). 4. Ai fini della rinegoziazione della durata massima dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a Finaosta S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili. 5. Finaosta S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'art. 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidita' derivante dalla rinegoziazione. 6. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione della durata e' modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 4, Finaosta S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente. 7. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione della durata massima del finanziamento sono posti a carico dei soggetti beneficiari dell'aiuto.