Art. 6 
 
              Modalita' di rinegoziazione della durata 
 
  1. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti di  cui  agli
articoli 4 e 5, calcolato alla data di presentazione della domanda di
rinegoziazione della durata massima del  finanziamento,  puo'  essere
rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di cinque anni
rispetto al periodo di ammortamento originario. Il  capitale  residuo
e' dato dalla  somma  della  quota  capitale  delle  rate  ancora  in
scadenza alla predetta data. 
  2. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione  della
domanda di rinegoziazione,  restano  fermi  i  termini  di  pagamento
stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi  di  mora
ivi previsti. 
  3. La durata massima del periodo di ammortamento del  finanziamento
rinegoziato e' computata al netto di eventuali periodi di sospensione
delle rate, autorizzati ai sensi: 
    a) degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n.
1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in  funzione  anti-crisi
per il sostegno alle famiglie e alle imprese); 
    b) dell'art. 1 della  legge  regionale  18  gennaio  2010,  n.  2
(Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed  urgenti  in
funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle  imprese  di
cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi); 
    c) dell'art. 4 della legge regionale  10  dicembre  2010,  n.  40
(Legge finanziaria per gli anni 2011/2013); 
    d) dell'art. 4 della legge regionale  13  dicembre  2011,  n.  30
(Legge finanziaria per gli anni 2012/2014); 
    e) dell'art. 1 della legge regionale  21  novembre  2012,  n.  31
(Legge finanziaria per gli anni 2013/2015); 
    f) dell'art. 1 della legge regionale  13  dicembre  2013,  n.  18
(Legge finanziaria per gli anni 2014/2016); 
    g) dell'art. 1 della legge regionale  19  dicembre  2014,  n.  13
(Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). 
  4.  Ai  fini  della  rinegoziazione  della   durata   massima   dei
finanziamenti, i soggetti intestatari presentano apposita  domanda  a
Finaosta S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della
dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1,  dei  regolamenti  (UE)  n.
1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili. 
  5. Finaosta S.p.A. effettua il  conteggio  dell'ESL  e,  verificata
l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di  cui  all'art.
2, comunica le risultanze alla  struttura  regionale  competente.  Il
dirigente della struttura regionale competente concede,  con  proprio
provvedimento,    l'aiuto    alla    liquidita'    derivante    dalla
rinegoziazione. 
  6. Il piano  di  ammortamento  dei  finanziamenti  derivante  dalla
rinegoziazione della durata e' modificato, per  ciascun  richiedente,
dalla data di presentazione della domanda. In caso di  rigetto  della
domanda presentata ai sensi del comma 4, Finaosta  S.p.A.  ripristina
l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per
l'interessato  di  restituzione  della   differenza   tra   l'importo
originario della rata e quello ridotto per effetto  dell'allungamento
della  durata,  dandone  contestuale  comunicazione  alla   struttura
regionale competente. 
  7. Tutti gli oneri  derivanti  dalla  rinegoziazione  della  durata
massima  del  finanziamento  sono  posti  a   carico   dei   soggetti
beneficiari dell'aiuto.