(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni all'articolo 5 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994,  n.
64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per  la
disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Il  piano  e'  approvato  dal  Consiglio  regionale  ed   e'
aggiornato, se necessario, con periodicita' quinquennale.». 
  2. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n.
64/1994,  le  parole:  «nei  comprensori  alpini  di   caccia»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel territorio regionale».