(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'articolo 5 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: «2. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale ed e' aggiornato, se necessario, con periodicita' quinquennale.». 2. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «nei comprensori alpini di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio regionale».