Art. 10 Modificazioni all'articolo 33 1. Alla rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, dopo le parole: «Tesserino regionale» sono inserite le seguenti: «e permessi giornalieri di caccia». 2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «Carnet de chasse, predisposto e rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «Carnet de chasse o del permesso giornaliero di caccia, predisposti e rilasciati». 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, e' inserita la seguente: «b-bis) all'avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui all'art. 15-bis, comma 2;». 4. Dopo il comma 7-bis dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, e' aggiunto il seguente: «7-ter. Il numero massimo annuale e le modalita' di rilascio e di utilizzo dei permessi giornalieri di caccia sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per la gestione venatoria. In ogni caso, il permesso giornaliero di caccia non puo' essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni di cui all'art. 33-ter.». 5. Dopo il comma 7-ter dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, introdotto dal comma 4, e' aggiunto il seguente: «7-quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e modalita' per il rilascio del tesserino venatorio.».