Art. 10 
 
                    Modificazioni all'articolo 33 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, dopo
le parole:  «Tesserino  regionale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
permessi giornalieri di caccia». 
  2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge  regionale  n.  64/1994,  le
parole: «Carnet de chasse, predisposto e rilasciato» sono  sostituite
dalle seguenti: «Carnet de  chasse  o  del  permesso  giornaliero  di
caccia, predisposti e rilasciati». 
  3. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  33  della  legge
regionale n. 64/1994, e' inserita la seguente: 
    «b-bis) all'avvenuto versamento della quota di partecipazione  di
cui all'art. 15-bis, comma 2;». 
  4. Dopo il comma  7-bis  dell'art.  33  della  legge  regionale  n.
64/1994, e' aggiunto il seguente: 
    «7-ter. Il numero massimo annuale e le modalita' di rilascio e di
utilizzo dei permessi giornalieri  di  caccia  sono  stabiliti  dalla
Giunta  regionale,  previo  parere  del  Comitato  regionale  per  la
gestione venatoria. In ogni caso, il permesso giornaliero  di  caccia
non puo' essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni di  cui
all'art. 33-ter.». 
  5. Dopo il comma  7-ter  dell'art.  33  della  legge  regionale  n.
64/1994, introdotto dal comma 4, e' aggiunto il seguente: 
    «7-quater.  La  Giunta  regionale,  con  propria   deliberazione,
stabilisce gli ulteriori criteri e  modalita'  per  il  rilascio  del
tesserino venatorio.».