Art. 11 Sostituzione dell'articolo 33-ter 1. L'art. 33-ter della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 33-ter. Divieto di rilascio del tesserino regionale 1. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale a chi abbia riportato condanna definitiva per le violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/1992: a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto e l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio e' di tre stagioni venatorie consecutive; b) per tre stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto o l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio e' di due stagioni venatorie consecutive; c) per due stagioni venatorie consecutive, per le violazioni in cui e' prevista la sola ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio e' di una stagione venatoria. 2. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone, inoltre, il divieto di rilascio del tesserino regionale: a) per due stagioni venatorie consecutive, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettere f), h) e l), della legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma 1, lettere e), i), i-bis), m), s-ter) e s-sexies); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio e' di una stagione venatoria; b) per una stagione venatoria, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera g), della legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma 1, lettere c), d), i-ter), i-quater), o), p), q) e s); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio e' di quaranta giorni consecutivi. 3. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale decorrono dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui sono stati definiti i relativi procedimenti penali o amministrativi, decurtati degli eventuali periodi di sospensione del medesimo tesserino regionale, determinati a seguito della sospensione del porto d'armi per uso caccia per la violazione commessa. Nel caso in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni per le quali il presente articolo prevede il divieto di rilascio del tesserino regionale, si applica il periodo di divieto di durata maggiore. 4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale, qualora siano inferiori ad un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.».