Art. 11 
 
                  Sostituzione dell'articolo 33-ter 
 
  1. L'art. 33-ter della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal
seguente: 
 
                            «Art. 33-ter. 
 
 
             Divieto di rilascio del tesserino regionale 
 
  1. Il presidente del Comitato regionale per la  gestione  venatoria
dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale  a  chi  abbia
riportato condanna definitiva per le violazioni di  cui  all'art.  30
della legge n. 157/1992: 
    a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per  le  violazioni
punite  con  l'arresto  e  l'ammenda;  in  caso  di  oblazione  o  di
applicazione della pena su  richiesta  delle  parti,  il  periodo  di
divieto di rilascio e' di tre stagioni venatorie consecutive; 
    b) per tre stagioni  venatorie  consecutive,  per  le  violazioni
punite  con  l'arresto  o  l'ammenda;  in  caso  di  oblazione  o  di
applicazione della pena su  richiesta  delle  parti,  il  periodo  di
divieto di rilascio e' di due stagioni venatorie consecutive; 
    c) per due stagioni venatorie consecutive, per le  violazioni  in
cui  e'  prevista  la  sola  ammenda;  in  caso  di  oblazione  o  di
applicazione della pena su  richiesta  delle  parti,  il  periodo  di
divieto di rilascio e' di una stagione venatoria. 
  2. Il presidente del Comitato regionale per la  gestione  venatoria
dispone, inoltre, il divieto di rilascio del tesserino regionale: 
    a) per due stagioni venatorie  consecutive,  a  chi  sia  incorso
nelle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettere
f), h) e l), della legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma  1,
lettere e), i), i-bis), m), s-ter) e s-sexies); nel caso di pagamento
in misura ridotta, il periodo  di  divieto  di  rilascio  e'  di  una
stagione venatoria; 
    b) per una stagione venatoria, a chi sia incorso  nelle  sanzioni
per le violazioni di cui all'art. 31,  comma  1,  lettera  g),  della
legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma  1,  lettere  c),  d),
i-ter), i-quater), o), p), q) e s); nel caso di pagamento  in  misura
ridotta, il periodo di divieto di  rilascio  e'  di  quaranta  giorni
consecutivi. 
  3. I  periodi  di  divieto  di  rilascio  del  tesserino  regionale
decorrono dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in
cui  sono  stati  definiti   i   relativi   procedimenti   penali   o
amministrativi, decurtati degli eventuali periodi di sospensione  del
medesimo tesserino regionale, determinati a seguito della sospensione
del porto d'armi per uso caccia per la violazione commessa. Nel  caso
in cui con un'azione od omissione siano violate diverse  disposizioni
per le quali il presente articolo prevede il divieto di rilascio  del
tesserino regionale, si applica  il  periodo  di  divieto  di  durata
maggiore. 
  4. I periodi  di  divieto  di  rilascio  del  tesserino  regionale,
qualora siano inferiori ad  un'annata  venatoria,  devono  riguardare
periodi di effettivo esercizio venatorio.».