Art. 12 Modificazioni all'articolo 39 1. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «il cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il quindici per cento». 2. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «l'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento, quale concorso». 3. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «il dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento». 4. La lettera d) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli, secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture; tale contributo e' erogato ai proprietari o ai conduttori dei fondi, secondo le modalita' di cui all'art. 41.».