Art. 12 
 
                    Modificazioni all'articolo 39 
 
  1. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 39 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole: «il cinque per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il quindici per cento». 
  2. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 39 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole: «l'ottanta per cento,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il quaranta per cento, quale concorso». 
  3. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 39 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole: «il dieci per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il quaranta per cento». 
  4. La lettera d) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale  n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un
fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli,
secondo criteri che salvaguardino la  fauna  selvatica  e  prevengano
danni alle colture; tale contributo e' erogato ai  proprietari  o  ai
conduttori dei fondi, secondo le modalita' di cui all'art. 41.».