Art. 13 
 
                    Sostituzione dell'articolo 40 
 
  1. L'art. 40 della legge regionale n.  64/1994  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 40. 
 
 
                      Danni da fauna selvatica 
 
  1. Per far fronte ai danni  arrecati  dalla  fauna  selvatica  alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo, non altrimenti risarcibili, e' utilizzato il fondo regionale
costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lettera c). 
  2. Sono risarcibili i danni alle produzioni e ai terreni  agricoli,
ai prodotti  derivanti  dalle  coltivazioni  erbacee  e  arboree,  al
patrimonio ittico e alle opere approntate sui terreni coltivati  e  a
pascolo, entro i limiti di disponibilita' del fondo di cui  al  comma
1. L'ammontare  onnicomprensivo  del  risarcimento  dovuto  per  ogni
richiedente  e'  calcolato   nella   percentuale   massima   definita
annualmente   sulla   base   delle   disponibilita'   del   fondo   e
dell'ammontare complessivo dei danni accertati.  Il  risarcimento  di
cui al presente articolo non  e'  cumulabile  con  altri  indennizzi,
anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per  il
medesimo evento dannoso. 
  3. I risarcimenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24  dicembre  2013,  n.  L
352. 
  4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel
Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori  criteri
e le modalita' per la concessione dei risarcimenti di cui al presente
articolo,  nonche'  ogni   altro   aspetto,   anche   procedimentale,
preordinato alla concessione dei medesimi.».