Art. 13 Sostituzione dell'articolo 40 1. L'art. 40 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 40. Danni da fauna selvatica 1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti risarcibili, e' utilizzato il fondo regionale costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lettera c). 2. Sono risarcibili i danni alle produzioni e ai terreni agricoli, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee e arboree, al patrimonio ittico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, entro i limiti di disponibilita' del fondo di cui al comma 1. L'ammontare onnicomprensivo del risarcimento dovuto per ogni richiedente e' calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilita' del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Il risarcimento di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso. 3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalita' per la concessione dei risarcimenti di cui al presente articolo, nonche' ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.».