Art. 15 Modificazioni all'articolo 46 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «nelle giornate non prescelte o» sono sostituite dalle seguenti: «per piu' di tre giorni a settimana o nelle giornate». 2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, sono inserite le seguenti: «i-bis) abbattimento di specie cacciabile non contemplata dal proprio tesserino regionale: da euro 320 a euro 1.920; i-ter) abbattimento di specie cacciabile contemplata dal proprio tesserino regionale, senza avere titolo per il prelievo: da euro 250 a euro 1.500; i-quater) abbattimento di specie cacciabile in un settore diverso da quello di assegnazione: da euro 150 a euro 900;». 3. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «in battuta, come disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «collettiva, come disciplinata». 4. Alla lettera q) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte» sono soppresse. 5. Dopo la lettera s-bis) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, sono aggiunte le seguenti: «s-ter) omessa registrazione sul tesserino regionale del capo abbattuto e contestuale mancata applicazione allo stesso o applicazione in maniera non inamovibile del sigillo di prelievo, ove previsto: da euro 320 a euro 1.920; s-quater) omessa annotazione sul tesserino regionale dell'inizio dell'attivita' venatoria nei giorni in cui e' consentito l'esercizio della caccia: da euro 320 a euro 1.920; s-quinquies) disturbo, effettuazione di fotografie o riprese cinematografiche, senza preventiva autorizzazione, alle specie di cui all'art. 4, durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dagli adulti: da euro 450 a euro 2.700; s-sexies) violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera d): da euro 400 a euro 2.400.».