Art. 16 
 
                    Modificazione all'articolo 8 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 29  dicembre  2006,
n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e salvo  che  il  fatto
costituisca reato, la violazione degli obblighi di  cui  all'art.  3,
comma 3, lettere a), b), c), d), ed e), e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro  1.500  a
euro 9.000.».