Art. 16 Modificazione all'articolo 8 1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e), e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.».