Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino  alla  data  di  approvazione  del  nuovo  piano  regionale
faunistico-venatorio di cui  all'art.  5  della  legge  regionale  n.
64/1994,    continua    ad    applicarsi    il    piano     regionale
faunistico-venatorio vigente alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, limitatamente alle disposizioni  compatibili  con  la
stessa. 
  2. Ai fini dell'acquisizione  della  condizione  di  cacciatori  di
diritto dopo cinque anni consecutivi  di  permanenza  in  una  stessa
sezione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  regionale  n.
64/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 4, della presente  legge,
sono  conteggiati  anche  gli  anni  di  permanenza  in  qualita'  di
cacciatori non residenti, acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 31  della  legge
regionale n. 64/1994, come  modificato  dall'art.  9  della  presente
legge, si applicano a far data  dal  1°  gennaio  2018.  Sino  al  31
dicembre 2017, per le specie soggette ad assegnazione  nominativa,  i
capi prelevabili in una  determinata  circoscrizione  venatoria  sono
prioritariamente assegnati ai cacciatori ad essa  appartenenti,  sino
al raggiungimento della media di prelievo  pro  capite  regionale,  e
sono ripartiti nelle sezioni comunali cacciatori nel  cui  territorio
ricade  il  settore  sub-circoscrizionale  di  riferimento;  i   capi
eccedenti  sono  assegnati  a  cacciatori  di  altre   circoscrizioni
venatorie, al fine di garantire  una  quota  media  di  prelievo  pro
capite omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie e un'equilibrata
distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale. 
  4. Le disposizioni di cui all'art.  39  della  legge  regionale  n.
64/1994, come  modificato  dall'art.  12  della  presente  legge,  si
applicano a far data dal 1° gennaio 2016.