Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di approvazione del nuovo piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5 della legge regionale n. 64/1994, continua ad applicarsi il piano regionale faunistico-venatorio vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle disposizioni compatibili con la stessa. 2. Ai fini dell'acquisizione della condizione di cacciatori di diritto dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 64/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 4, della presente legge, sono conteggiati anche gli anni di permanenza in qualita' di cacciatori non residenti, acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011. 3. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 9 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2018. Sino al 31 dicembre 2017, per le specie soggette ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono prioritariamente assegnati ai cacciatori ad essa appartenenti, sino al raggiungimento della media di prelievo pro capite regionale, e sono ripartiti nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore sub-circoscrizionale di riferimento; i capi eccedenti sono assegnati a cacciatori di altre circoscrizioni venatorie, al fine di garantire una quota media di prelievo pro capite omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie e un'equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale. 4. Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 12 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016.