Art. 2 Sostituzione dell'articolo 11 1. L'art. 11 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. Comprensorio alpino di caccia 1. Ai fini faunistico-venatori, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' costituito in un unico comprensorio alpino di caccia, alla cui gestione amministrativa provvede il Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 15.».