Art. 2 
 
                    Sostituzione dell'articolo 11 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  64/1994  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 11. 
 
 
                    Comprensorio alpino di caccia 
 
  1. Ai fini faunistico-venatori, il territorio  agro-silvo-pastorale
della Regione e'  costituito  in  un  unico  comprensorio  alpino  di
caccia,  alla  cui  gestione  amministrativa  provvede  il   Comitato
regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 15.».