Art. 3 Modificazioni all'articolo 14 1. Alla lettera n) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio permanente degli enti locali». 2. Alla lettera o) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «un rappresentante designato dalle Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta».