Art. 3 
 
                    Modificazioni all'articolo 14 
 
  1. Alla lettera n) del comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole: «dall'Associazione  dei  Sindaci  della  Valle
d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  Consiglio  permanente
degli enti locali». 
  2. Alla lettera o) del comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole: «un rappresentante designato  dalle  Comunita'
montane» sono sostituite dalle seguenti:  «il  Comandante  del  Corpo
forestale della Valle d'Aosta».