Art. 4 Modificazioni all'articolo 15 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato;». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato;». 3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, e' inserita la seguente: «e-bis) un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonche' dei conduttori di cani da traccia, eletto dagli stessi.». 4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «dalle Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio permanente degli enti locali». 5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, come modificata dal comma 4, e' aggiunta la seguente: «h-bis) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato.». 6. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.». 7. Al comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «di importo non superiore al venti per cento dell'indennita' mensile dei consiglieri regionali» sono sostituite dalle seguenti: «entro i limiti di importo fissati dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi». 8. La lettera a) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «a) provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia di cui all'art. 33;». 9. La lettera b) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «b) regolamentare l'attivita' delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei relativi rappresentanti;». 10. La lettera e) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituita dalla seguente: «e) distribuire i cacciatori nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettere e) e g);». 11. Dopo la lettera f) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, sono inserite le seguenti: «f-bis) curare l'organizzazione e il coordinamento del prelievo venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare ai capi abbattuti, ove previsti; f-ter) promuovere l'organizzazione di mostre trofeistiche, di manifestazioni legate alla pratica venatoria, di eventi formativi e divulgativi; f-quater) vigilare sul buon funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e sul rispetto dei regolamenti;». 12. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «7. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato regionale per la gestione venatoria puo' avvalersi, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione dei soggetti o degli enti di cui all'art. 12, comma 2.».