Art. 4 
 
                    Modificazioni all'articolo 15 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale  n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) il dirigente della struttura regionale competente in  materia
di fauna selvatica, o suo delegato;». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale  n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) il dirigente della struttura regionale competente in  materia
di servizi agrari, o suo delegato;». 
  3. Dopo la  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 64/1994, e' inserita la seguente: 
    «e-bis) un  rappresentante  dei  cacciatori  di  lagomorfi  e  di
galliformi alpini, nonche' dei conduttori di cani da traccia,  eletto
dagli stessi.». 
  4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della  legge  regionale
n. 64/1994, le parole:  «dalle  Comunita'  montane»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal Consiglio permanente degli enti locali». 
  5. Dopo la  lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 64/1994, come modificata dal comma  4,  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «h-bis) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta,  o
suo delegato.». 
  6. Il comma 5 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  64/1994  e'
sostituito dal seguente: 
    «5.  Ai  membri  del  Comitato  per  la  gestione  venatoria  non
dipendenti  dall'Amministrazione  regionale  compete  un  gettone  di
presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e  il  rimborso
delle spese sostenute e debitamente documentate.». 
  7. Al comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, le
parole: «di importo non superiore al venti per cento  dell'indennita'
mensile dei consiglieri regionali» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro  i  limiti  di  importo  fissati  dalla  normativa  statale  e
regionale vigente, con particolare  riferimento  alla  riduzione  dei
costi degli apparati amministrativi». 
  8. La lettera a) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale  n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi
giornalieri di caccia di cui all'art. 33;». 
  9. La lettera b) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale  n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) regolamentare l'attivita' delle  circoscrizioni  venatorie  e
delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e  le  procedure
per l'elezione dei relativi rappresentanti;». 
  10. La lettera e) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n.
64/1994 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) distribuire i cacciatori nel territorio regionale sulla  base
dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettere e) e g);». 
  11. Dopo la lettera  f)  del  comma  6  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 64/1994, sono inserite le seguenti: 
    «f-bis) curare l'organizzazione e il coordinamento  del  prelievo
venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare  ai  capi
abbattuti, ove previsti; 
    f-ter) promuovere l'organizzazione  di  mostre  trofeistiche,  di
manifestazioni legate alla pratica venatoria, di eventi  formativi  e
divulgativi; 
    f-quater) vigilare sul buon  funzionamento  delle  circoscrizioni
venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui  all'art.  17  e
sul rispetto dei regolamenti;». 
  12. Il comma 7 dell'art. 15 della legge  regionale  n.  64/1994  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato
regionale per la gestione venatoria puo'  avvalersi,  senza  maggiori
oneri a carico  del  bilancio  regionale,  della  collaborazione  dei
soggetti o degli enti di cui all'art. 12, comma 2.».