Art. 5 
 
                  Inserimento dell'articolo 15-bis 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, come modificato
dall'art. 4, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 15-bis. 
 
 
Entrate e patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria 
 
  1. Le entrate  e  il  patrimonio  del  Comitato  regionale  per  la
gestione venatoria sono costituiti: 
    a) dai proventi di cui all'art. 39, comma 6, lettera b); 
    b) dalle quote di partecipazione di cui al comma 2; 
    c) da eventuali contributi dell'Unione  europea,  dello  Stato  e
della Regione; 
    d) da eventuali  contributi  di  associazioni,  enti  pubblici  e
privati, societa' e imprese; 
    e) da eventuali ulteriori entrate, correlate  alle  attivita'  di
cui all'art. 15, comma 6, lettera f-ter); 
    f) dai beni immobili e mobili di proprieta' del Comitato stesso. 
  2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per  la
gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione
del comprensorio alpino di caccia, il cui importo  e'  stabilito  dal
Comitato stesso, sulla base del  bilancio  preventivo.  L'importo  e'
determinato in misura proporzionale alla tipologia e  al  numero  dei
capi assegnati e, con riferimento alla  circoscrizione  venatoria  di
appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densita' venatoria e
all'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica,  tenuto  conto
dei criteri, delle modalita' e dei limiti minimi  e  massimi  fissati
con deliberazione della Giunta regionale.».