Art. 5 Inserimento dell'articolo 15-bis 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis. Entrate e patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria 1. Le entrate e il patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria sono costituiti: a) dai proventi di cui all'art. 39, comma 6, lettera b); b) dalle quote di partecipazione di cui al comma 2; c) da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione; d) da eventuali contributi di associazioni, enti pubblici e privati, societa' e imprese; e) da eventuali ulteriori entrate, correlate alle attivita' di cui all'art. 15, comma 6, lettera f-ter); f) dai beni immobili e mobili di proprieta' del Comitato stesso. 2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo e' stabilito dal Comitato stesso, sulla base del bilancio preventivo. L'importo e' determinato in misura proporzionale alla tipologia e al numero dei capi assegnati e, con riferimento alla circoscrizione venatoria di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densita' venatoria e all'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, tenuto conto dei criteri, delle modalita' e dei limiti minimi e massimi fissati con deliberazione della Giunta regionale.».