Art. 8 
 
                    Modificazione all'articolo 29 
 
  1. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della
legge regionale n. 64/1994, e' sostituito dal seguente: «I caricatori
dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica  non  possono
contenere piu' di due  cartucce  durante  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria e, nel caso di caccia al  cinghiale,  non  piu'  di  cinque
cartucce».