Art. 8 Modificazione all'articolo 29 1. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 64/1994, e' sostituito dal seguente: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e, nel caso di caccia al cinghiale, non piu' di cinque cartucce».