Art. 9 
 
                    Modificazione all'articolo 31 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994  e'
sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Al fine di assicurare  il  legame  cacciatore-territorio,
per gli ungulati cacciabili soggetti ad  assegnazione  nominativa,  i
capi prelevabili in una  determinata  circoscrizione  venatoria  sono
assegnati ai cacciatori appartenenti alla stessa  e  sono  ripartiti,
prioritariamente,  nelle  sezioni   comunali   cacciatori   nel   cui
territorio  ricade  il  settore  gestionale  sub-circoscrizionale  di
riferimento. Il prelievo della specie  cinghiale,  in  forme  diverse
dalla braccata, e' esercitato  nell'ambito  della  circoscrizione  di
appartenenza. Il prelievo delle altre specie cacciabili e' esercitato
nell'ambito dell'intero comprensorio alpino di caccia.».