Art. 9 Modificazione all'articolo 31 1. Il comma 2-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di assicurare il legame cacciatore-territorio, per gli ungulati cacciabili soggetti ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono assegnati ai cacciatori appartenenti alla stessa e sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore gestionale sub-circoscrizionale di riferimento. Il prelievo della specie cinghiale, in forme diverse dalla braccata, e' esercitato nell'ambito della circoscrizione di appartenenza. Il prelievo delle altre specie cacciabili e' esercitato nell'ambito dell'intero comprensorio alpino di caccia.».