Art. 2 
 
                    Modificazioni all'articolo 13 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 13 della  legge  regionale 26/2006,  le
parole:  «.  Con  la  medesima  deliberazione,  la  Giunta  regionale
stabilisce, inoltre, l'importo del canone concessorio,  le  eventuali
esenzioni» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge  regionale 26/2006,
come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: 
    «4bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti  locali,  le
modalita' e le prescrizioni cui devono  attenersi  i  Comuni  per  il
rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni  di
cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), nel  rispetto  dei  principi
contenuti negli articoli 14, 15, 16 e 17, nonche' ogni altro aspetto,
di  carattere  procedimentale,  necessario   all'applicazione   della
presente legge.». 
  3. Il comma 5 dell'articolo 13  della  legge  regionale 26/2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 4bis sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.».