Art. 2 Modificazioni all'articolo 13 1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006, le parole: «. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, l'importo del canone concessorio, le eventuali esenzioni» sono soppresse. 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: «4bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le modalita' e le prescrizioni cui devono attenersi i Comuni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 14, 15, 16 e 17, nonche' ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.». 3. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006 e' sostituito dal seguente: «5. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 4bis sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».