Art. 4 Inserimento dell'articolo 14bis 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26/2006, come modificato dall'articolo 3, e' inserito il seguente: «articolo 14bis Canone di occupazione e uso delle strade regionali e delle relative pertinenze 1. A far data dal 1° gennaio 2017, l'occupazione, temporanea o permanente, e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze sono assoggettati al pagamento di un canone. 2. Nei casi in cui al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni sulle strade regionali e sulle relative pertinenze provveda la Regione, il canone e' determinato in misura forfetaria, in base al tariffario di cui all'allegato A, ed e' versato alla Regione in un'unica soluzione oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali. Nei restanti casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), l'importo dovuto per l'occupazione e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze e' determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed e' versato ai Comuni competenti per territorio. 3. Il tariffario di cui all'allegato A puo' essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 1: a) le occupazioni e le concessioni rilasciate a enti pubblici, a enti religiosi per l'esercizio del culto, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le cabine telefoniche e d'attesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico, nonche' i cartelli e le segnalazioni che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', anche se di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) l'occupazione temporanea per manifestazioni o iniziative a carattere politico, istituzionale, umanitario o sociale; f) gli accessi pedonali fino a un metro e sessanta e gli accessi che adducono a fondi agricoli o aventi la funzione di passaggio di uso pubblico; g) le occupazioni temporanee inferiori a ventiquattro ore; h) le costruzioni e le occupazioni nelle fasce di rispetto; i) le recinzioni lungo le strade; j) le occupazioni aeree e in sotterraneo preesistenti alla costruzione di strade regionali; k) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni e relativi pozzetti destinate alla canalizzazione delle acque meteoriche nei fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse; l) i collegamenti e i relativi pozzetti alla rete idrica, fognaria e alle condutture del gas GPL richieste dai privati non ad uso commerciale; m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola.».