Art. 4 
 
                   Inserimento dell'articolo 14bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  14  della   legge   regionale 26/2006,   come
modificato dall'articolo 3, e' inserito il seguente: 
    «articolo  14bis  Canone  di  occupazione  e  uso  delle   strade
regionali e delle relative pertinenze 
  1. A far data dal 1°  gennaio  2017,  l'occupazione,  temporanea  o
permanente,  e  l'uso  delle  strade  regionali  e   delle   relative
pertinenze sono assoggettati al pagamento di un canone. 
  2. Nei casi  in  cui  al  rilascio  delle  autorizzazioni  o  delle
concessioni  sulle  strade  regionali  e  sulle  relative  pertinenze
provveda la Regione, il canone e' determinato in  misura  forfetaria,
in base al tariffario di cui  all'allegato  A,  ed  e'  versato  alla
Regione  in  un'unica  soluzione  oppure,  su  istanza  del  soggetto
interessato, in tre rate  quinquennali.  Nei  restanti  casi  di  cui
all'articolo  8,  comma  4,  lettera   c),   l'importo   dovuto   per
l'occupazione  e  l'uso  delle  strade  regionali  e  delle  relative
pertinenze e' determinato ai sensi dei regolamenti  comunali  vigenti
in materia di tassa o di canone per l'occupazione  di  spazi  e  aree
pubbliche ed e' versato ai Comuni competenti per territorio. 
  3. Il tariffario di cui all'allegato A puo' essere modificato dalla
Giunta  regionale,  con   propria   deliberazione,   pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione. 
  4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 1: 
    a) le occupazioni e le concessioni rilasciate a enti pubblici,  a
enti  religiosi  per  l'esercizio   del   culto,   ai   consorzi   di
miglioramento  fondiario  e  alle  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale; 
    b) le tabelle indicative delle stazioni, delle  fermate  e  degli
orari dei servizi pubblici di  trasporto,  le  cabine  telefoniche  e
d'attesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto  pubblico,  nonche'  i
cartelli e le segnalazioni che interessano la circolazione  stradale,
purche'  non  contengano  indicazioni  di  pubblicita',  gli  orologi
funzionanti per pubblica utilita', anche se di privata pertinenza,  e
le aste delle bandiere; 
    c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di
trasporto pubblico di linea in concessione; 
    d) le occupazioni determinate dalla  sosta  dei  veicoli  per  il
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 
    e) l'occupazione temporanea per  manifestazioni  o  iniziative  a
carattere politico, istituzionale, umanitario o sociale; 
    f) gli accessi pedonali fino a un metro e sessanta e gli  accessi
che adducono a fondi agricoli o aventi la funzione  di  passaggio  di
uso pubblico; 
    g) le occupazioni temporanee inferiori a ventiquattro ore; 
    h) le costruzioni e le occupazioni nelle fasce di rispetto; 
    i) le recinzioni lungo le strade; 
    j) le  occupazioni  aeree  e  in  sotterraneo  preesistenti  alla
costruzione di strade regionali; 
    k) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni e  relativi
pozzetti destinate alla canalizzazione  delle  acque  meteoriche  nei
fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse; 
    l) i  collegamenti  e  i  relativi  pozzetti  alla  rete  idrica,
fognaria e alle condutture del gas GPL richieste dai privati  non  ad
uso commerciale; 
    m) le occupazioni permanenti  o  temporanee  del  sottosuolo  con
condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola.».