Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La minore entrata nell'unita' previsionale  di  base  1.03.01.30
(Canoni e concessioni) dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio di previsione  della  Regione  per  il  triennio  2016/2018,
derivante dall'applicazione dell'articolo 4, e' determinata in  annui
euro 22.000 a decorrere dal 2017. 
  2. Al finanziamento della minore entrata  di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante l'iscrizione nello stesso bilancio e  nella  stessa
unita' previsionale di base (Canoni e concessioni)  di  una  maggiore
entrata  di  pari  importo  per  gli  anni  2017  e  2018   derivante
dall'applicazione dell'articolo 5. 
  3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta 21 luglio 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
(Omissis).