Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. La minore entrata nell'unita' previsionale di base 1.03.01.30 (Canoni e concessioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, e' determinata in annui euro 22.000 a decorrere dal 2017. 2. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede mediante l'iscrizione nello stesso bilancio e nella stessa unita' previsionale di base (Canoni e concessioni) di una maggiore entrata di pari importo per gli anni 2017 e 2018 derivante dall'applicazione dell'articolo 5. 3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta 21 luglio 2016 ROLLANDIN (Omissis).