Art. 10 
 
            Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 
           nel settore della produzione agricola primaria 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  alle  PMI,  operanti  sul  territorio
regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace
gestione  dei  rischi  ambientali,  possono  essere  concessi   aiuti
integrativi: 
    a) rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, per il pagamento di premi  assicurativi  per
la  copertura  del  rischio  di  danni  alle  strutture  del  settore
vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al
65 per cento del costo del premio assicurativo; 
    b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1,  denominata
«Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e  le  piante»  del
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento  di
premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da
avversita'  atmosferiche,   epizoozie,   fitopatie   o   infestazioni
parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate  ai  sensi
della  direttiva  2000/29/CE  del  Consiglio,  dell'8  maggio   2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro  la  loro  diffusione  nella  comunita',   per   eradicare   o
circoscrivere  una  fitopatia  o  un'infestazione  parassitaria,  che
distruggano piu' del  30  per  cento  della  produzione  media  annua
dell'agricoltore,  rispetto  al  triennio  precedente,  o  della  sua
produzione media triennale, calcolata  sui  cinque  anni  precedenti,
escludendo l'anno con la  produzione  piu'  bassa  e  quello  con  la
produzione piu' elevata. Complessivamente, gli aiuti  possono  essere
concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo; 
    c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo in attuazione dell'art.  49  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul
raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere
concessi fino al 65 per cento del costo del  premio  assicurativo,  a
copertura del rischio di perdite causate da  avversita'  atmosferiche
assimilabili alle calamita' naturali, da fitopatie e da  infestazioni
parassitarie. 
  2. La copertura  assicurativa  deve  compensare  esclusivamente  il
costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non  deve
comportare obblighi ne' indicazioni circa  il  tipo  o  la  quantita'
della produzione agricola futura. 
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.