Art. 10 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria 1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi: a) rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo; b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1, denominata «Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita', per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano piu' del 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore, rispetto al triennio precedente, o della sua produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo; c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo in attuazione dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo, a copertura del rischio di perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, da fitopatie e da infestazioni parassitarie. 2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione agricola futura. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.