Art. 11 Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo 1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e per azioni di informazione. 2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching e azioni di informazione. 3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni. 4. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attivita' e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attivita' prestate. 5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.