Art. 11 
 
           Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per 
             azioni di informazione nel settore agricolo 
 
  1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel  settore
agricolo, possono essere concessi alle PMI,  ivi  compresi  i  membri
della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo
settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi  agevolati  che  non
comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione  professionale
e acquisizione di competenze e per azioni di informazione. 
  2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione  e  la
gestione di azioni di formazione professionale e  per  l'acquisizione
di competenze, quali corsi  di  formazione,  seminari  e  coaching  e
azioni di informazione. 
  3. I compensi dei servizi  di  trasferimento  di  conoscenze  o  di
informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali
devono disporre delle capacita' adeguate,  in  termini  di  personale
qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1  possono  essere  prestate  anche
direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre
organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate  da  associazioni
di produttori o da altre organizzazioni di categoria,  l'appartenenza
alle  stesse  non  deve  costituire  condizione  per  l'accesso  alle
attivita'  e  gli  eventuali  contributi  dei  non  soci   ai   costi
amministrativi  devono  essere  limitati  ai  costi  delle  attivita'
prestate. 
  5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per
cento della spesa ammissibile relativa  al  servizio  agevolato.  Nel
caso in cui gli aiuti non  coprano  il  100  per  cento  della  spesa
ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al
comma 1. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.