Art. 12 
 
                   Aiuti per servizi di consulenza 
                        nel settore agricolo 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  il  miglioramento  delle  prestazioni
economiche e ambientali, nonche' la sostenibilita'  e  la  resilienza
climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere  concessi
alle PMI, operanti sul territorio  regionale  nel  settore  agricolo,
aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non  comportino
pagamenti diretti,  per  consulenze  relative  ad  almeno  una  delle
priorita' dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  sul  sostegno  allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del  Consiglio,
e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti: 
    a) i vincoli derivanti dai  criteri  di  gestione  obbligatori  o
dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo  VI,
capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sul  finanziamento,  sulla
gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)  n.  165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.  814/2000,  (CE)  n.  1290/2005  e  (CE)  n.
485/2008; 
    b) le pratiche agricole benefiche per il clima  e  l'ambiente  di
cui al titolo III, capo 3, del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei  regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che  abroga  il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di
cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento; 
    c) le misure volte alla modernizzazione, al  rafforzamento  della
competitivita',   all'integrazione    settoriale,    all'innovazione,
all'orientamento     al      mercato      e      alla      promozione
dell'imprenditorialita'; 
    d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione
dell'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
    e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione
dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre  2009,  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare  riferimento  alla
conformita' ai  principi  generali  della  difesa  integrata  di  cui
all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
    f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza
sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola; 
    g) la consulenza specifica per agricoltori che si  insediano  per
la  prima  volta,  comprese  le   consulenze   sulla   sostenibilita'
ambientale ed economica. 
  2. Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  la  consulenza  puo'
riguardare: 
    a) la mitigazione dei cambiamenti climatici  e  l'adattamento  ad
essi; 
    b) la biodiversita' e la protezione  delle  risorse  idriche,  in
conformita' all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa  agricola,
inclusi gli aspetti relativi alla competitivita'; 
    d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura  biologica  e  gli
aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 
  3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai  prestatori
dei  servizi  medesimi,  i  quali  devono  disporre  delle  capacita'
adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente  formato
per esercitare tali funzioni, nonche' di esperienza  e  affidabilita'
nei settori in cui prestano consulenza. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1  possono  essere  prestate  anche
direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre
organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate  da  associazioni
di produttori o da altre organizzazioni di categoria,  l'appartenenza
alle  stesse  non  deve  costituire  condizione  per  l'accesso  alle
attivita'  e  gli  eventuali  contributi  dei  non  soci   ai   costi
amministrativi  devono  essere  limitati  ai  costi  delle  attivita'
prestate. 
  5. Nell'esercizio della loro attivita', i prestatori dei servizi di
consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza  di  cui  all'art.
13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  6. L'importo dell'aiuto e' limitato a 1.500 euro per consulenza. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.