Art. 12 Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo 1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno una delle priorita' dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti: a) i vincoli derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento; c) le misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitivita', all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialita'; d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare riferimento alla conformita' ai principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola; g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza puo' riguardare: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; b) la biodiversita' e la protezione delle risorse idriche, in conformita' all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitivita'; d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonche' di esperienza e affidabilita' nei settori in cui prestano consulenza. 4. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attivita' e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attivita' prestate. 5. Nell'esercizio della loro attivita', i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6. L'importo dell'aiuto e' limitato a 1.500 euro per consulenza. 7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.