Art. 13 Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 1. Al fine di garantire competitivita' e sostenibilita' economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento: a) oneri per la gestione delle strutture di proprieta' regionale o di proprieta' di societa' a partecipazione pubblica; b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprieta' regionale in Comune di Saint-Marcel; c) altri costi di funzionamento legati all'attivita' di trasformazione e di commercializzazione. 2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli. 3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.