Art. 13 
 
Aiuti per spese di funzionamento nel settore della  trasformazione  e
  commercializzazione di prodotti agricoli 
 
  1. Al fine di garantire competitivita' e  sostenibilita'  economica
possono essere concessi alle PMI, operanti sul  territorio  regionale
nel settore della trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,  aiuti  a  fondo  perduto  per   le   seguenti   spese   di
funzionamento: 
    a) oneri per la gestione delle strutture di proprieta'  regionale
o di proprieta' di societa' a partecipazione pubblica; 
    b) costi per il trasporto del  siero  residuo  delle  lavorazioni
lattiero casearie al Centro di  raccolta  ed  essiccamento  siero  di
proprieta' regionale in Comune di Saint-Marcel; 
    c)  altri  costi  di  funzionamento   legati   all'attivita'   di
trasformazione e di commercializzazione. 
  2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, possono  inoltre
essere concessi, tramite il laboratorio di  analisi  della  struttura
regionale  competente,  aiuti  in  natura,  sotto  forma  di  servizi
agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo  sul  processo
di trasformazione dei prodotti agricoli. 
  3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del  100
per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti  di  cui
al comma 2 non coprano il  100  per  cento  della  spesa  ammissibile
relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta  in  capo  ai
beneficiari di cui al comma 1.