Art. 14 Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attivita' turistiche 1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attivita' collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative: a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8(Legge comunitaria 2007); b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico; c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie; d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali. 2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.