Art. 14 
 
                   Aiuti per l'avvio e lo sviluppo 
                       di attivita' turistiche 
 
  1. Al fine di incentivare lo  sviluppo  del  turismo  rurale  e  la
creazione di spazi da destinare ad attivita' collettive di  interesse
socio-culturale, possono essere concessi aiuti  agli  enti  locali  e
alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione
delle seguenti iniziative: 
    a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi
i siti di cui  alla  legge  regionale  21  maggio  2007,  n.  8(Legge
comunitaria 2007); 
    b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate  a  gestione
alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico; 
    c) sistemazione e valorizzazione di aree da  destinare  a  parchi
faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie; 
    d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali. 
  2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono  concessi
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.  1407/2013,  in  quanto
applicabile.