Art. 15 Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali 1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di: a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilita' interna e di collegamento tra villaggi; b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilita' minore; c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali. 2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.