Art. 15 
 
               Aiuti per la tutela e riqualificazione 
                dei villaggi e del patrimonio rurali 
 
  1. Al fine  di  favorire  il  recupero  del  patrimonio  storico  e
architettonico  dei  villaggi  rurali,  di  promuovere  lo   sviluppo
economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi  e  di
contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti
agli enti locali e  alle  loro  forme  associative,  ai  consorzi  di
miglioramento fondiario costituiti ai  sensi  del  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica  integrale),  alle
consorterie riconosciute ai sensi  della  legge  regionale  5  aprile
1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), e
a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di: 
    a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della  viabilita'
interna e di collegamento tra villaggi; 
    b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e
della viabilita' minore; 
    c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi
rurali. 
  2. Gli aiuti di cui al presente  articolo  consistono  in  mutui  a
tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.